CAPITOLO II - RISARCIMENTO DI ILLECITI
Sezione 438. La Corte stabilisce le modalità e
l'entità del risarcimento a seconda delle circostanze e la gravità dell'atto
illecito.
La compensazione può includere la restituzione dei
beni di cui la persona lesa è stata ingiustamente privata o il suo valore,
nonché il risarcimento dei danni causati.
Sezione 439. Una persona che è tenuto a restituire
un bene di cui egli ha privato un altro con un atto illecito è anche
responsabile per la distruzione accidentale del bene, o per l'impossibilità
accidentale di restituirlo derivante da qualsiasi altra causa, o per l’accidentale
deterioramento, a meno che la distruzione o l'impossibilità di restituire o il
deterioramento sarebbe successo anche se l'atto illecito non fosse stato
commesso.
Sezione 440. Se a causa dell'assunzione di un bene
il suo valore, o, a causa di un danno ad un bene, la sua diminuzione di valore
deve essere valutata, la parte lesa può esigere gli interessi sulla valore del bene
da risarcire per il tempo che serve come base per la stima del valore.