TITOLO III COSE
Sezione 137. Le cose sono
oggetti corporei.
Sezione 138. La proprietà
comprende le cose così come gli oggetti incorporei, suscettibili di avere un valore
e di essere appropriate.
Sezione 139. I beni
immobili comprendono la terra e le cose fissate stabilmente al terreno o che
formano un corpo con essa. Esso comprende diritti reali connessi con la terra o
le cose fisse o che formano un corpo con la terra.
Sezione 140. I beni mobili
denota cose diverse da beni immobili. Esse includono i diritti ad esse
connessi.
Sezione 141. cose
divisibili sono quelli che può essere separato in parti reali e distinti,
ciascuno formando un tutto perfetto.
Sezione 142. cose indivisibili
sono quelli che non possono essere separati senza alterazioni nella loro
sostanza, così come quelle che sono considerate indivisibili per legge.
Sezione 143. fuori del
commercio cose sono cose incapaci di appropriazione, e quelli giuridicamente
inalienabili.
Sezione 144. Una parte dei
componenti di una cosa è quella che, secondo la sua natura o consuetudini
locali, è essenziale per la sua esistenza e non possono essere separati senza
distruggere, danneggiare o alterarne la forma o natura.
Il proprietario di una
cosa ha la proprietà di tutte le sue componenti.